Assegno divorzile nelle unioni civili: quali sono i principi ribaditi dalla Corte di Cassazione nella recente
ordinanza n. 25495 del 2025
Con l’ordinanza n. 25495/2025, la Cassazione ha enunciato i principi fondamentali per il riconoscimento
dell’assegno divorzile in caso di scioglimento dell’unione civile, confermando la piena equiparazione
dell’unione civile al matrimonio (civile o concordatario che sia). La decisione della Corte di Cassazione
consolida l’equiparazione dell’unione civile, al matrimonio.
L’unione civile consiste nell’unione sentimentale ed economica tra due persone maggiorenni dello stesso
sesso, alla quale lo Stato italiano, grazie all’ introduzione della Legge 20 maggio 2016, n. 76 (meglio nota
come Legge Cirinnà), ha riconosciuto uno status giuridico analogo a quello del matrimonio.
I requisiti essenziali per formare un’unione civile sono i seguenti: a) le due persone che intendono contrarre
una unione civile devono essere entrambe maggiori di età; b) devono essere dello stesso sesso; c) devono
avere già in essere una relazione sentimentale ed economica, che intendono regolare formalmente. La
normativa inoltre prevede che, per la costituzione dell’unione civile, la coppia debba effettuare un’apposita
dichiarazione davanti a un ufficiale dello stato civile, da rendere in presenza di due testimoni. Nella
dichiarazione vanno indicati i dati anagrafici della coppia, la residenza della coppia, l’eventuale scelta del
regime patrimoniale dalla coppia, l’identità, i dati anagrafici e la residenza dei due testimoni. L’atto di
unione civile deve essere poi registrato nell’archivio dello stato civile. Con l’unione civile entrambi i
componenti della coppia acquistano, l’uno verso l’altro, gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri, in
modo analogo a quanto avviene nel matrimonio. In particolare, ogni componente della coppia assume nei
confronti dell’altro, l’obbligo di coabitazione, l’obbligo di assistenza morale e materiale ed il dovere di
contribuire ai bisogni comuni, in proporzione alle sostanze di ciascuno e alla rispettiva capacità lavorativa.
La Suprema Corte ha ribadito la distinzione tra quello che è l’assegno di mantenimento, il quale è legato al
matrimonio e al tenore di vita della coppia durante il rapporto (l’assegno può essere riconosciuto solo
laddove vi sia una separazione consensuale o giudiziale) e l’assegno divorzile che viene stabilito dopo lo
scioglimento del matrimonio, in base a criteri di solidarietà post-coniugale e di autoresponsabilità.
Nelle unioni civili, lo scioglimento del vincolo, che è privo della fase della separazione e dei relativi
strumenti (assegno di mantenimento), può dare luogo al riconoscimento e alla corresponsione dell’assegno
“divorzile”, secondo i medesimi criteri sostanziali già applicati nel caso di scioglimento del matrimonio.
Il fatto preso in esame dalla Corte di Cassazione riguardava nello specifico il caso di due donne, conviventi
dal 2013 e unite civilmente nel 2016, che avevano sciolto formalmente l’unione civile nel 2018.
Il Tribunale aveva riconosciuto un assegno di 550 euro mensili, a favore della istante, valorizzando la
disparità economica e i sacrifici professionali della stessa richiedente; mentre la Corte D’Appello aveva
riformato la sentenza di primo grado, respingendo la domanda di riconoscimento dell’assegno.
La Cassazione intervenuta a seguito del ricorso proposto da chi richiedeva l’assegno “divorzile”, ha
censurato la decisione della Corte D’Appello, per errata applicazione dei principi relativi all’assegno
divorzile, così come consolidati nel nostro ordinamento giuridico.
L’assegno divorzile ha una duplice funzione: quella assistenziale, per cui è necessario valutare nel caso
concreto, se il richiedente l’assegno non abbia mezzi adeguati sufficienti per una vita autonoma dignitosa
e sia altresì nella impossibilità di procurarseli malgrado ogni diligente sforzo; b) compensativo-
perequativa, per cui occorre accertare, se lo squilibrio economico tra i due partner, sussistente al momento
della domanda, sia derivato dalle scelte di conduzione della vita comune e dal sacrificio delle aspettative
professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell’assunzione di un ruolo trainante endofamiliare,
sempre che detto sacrificio sia stato funzionale a fornire un apprezzabile contributo al ménage domestico
ed alla formazione del patrimonio comune o anche solo dell’altra parte.
Per la Cassazione, il Giudice chiamato a decidere se riconoscere all’istante l’assegno “divorzile”, dovrà
verificare in concreto: 1) se la parte richiedente può garantirsi da sola una vita autonoma e dignitosa; 2) se
le rinunce professionali o le chance perdute da parte dell’istante detto assegno, hanno effettivamente
contribuito al benessere e al patrimonio comune o a quello dell’altro partner; 3) se lo squilibrio
patrimoniale al momento dello scioglimento dipende da scelte condivise durante la convivenza e/o l’unione
civile. La Corte di Cassazione ha sottolineato che anche l’unione civile, quale formazione sociale
riconosciuta dall’art. 2 Cost., è improntata ai valori di solidarietà e responsabilità reciproca, e che anche la
convivenza di fatto antecedente alla formalizzazione dell’unione non può essere ignorata ai fini del
riconoscimento dell’assegno.
La Cassazione inoltre ha precisato nell’ordinanza ivi citata che, se vi è inadeguatezza dei mezzi di uno dei
partner non superabile con un diligente sforzo, l’assegno può essere riconosciuto anche solo in funzione
assistenziale ed in questo caso l’assegno non viene parametrato al tenore di vita bensì a quanto necessario
per soddisfare le esigenze esistenziali dell’avente diritto; qualora venga accertato uno squilibrio tra i due
partner, derivato da scelte familiari condivise che hanno comportato rinunce e contributi apprezzabili da
parte di uno di essi alla vita comune o anche solo a favore dell’altro, l’assegno assumerà altresì la funzione
compensativa (che assorbe quella assistenziale) ed in questo caso l’assegno andrà parametrato al
contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio
comune, ovvero di quello personale dell’altra parte.


