Assegno divorzile nelle unioni civili

Assegno divorzile nelle unioni civili: quali sono i principi ribaditi dalla Corte di Cassazione nella recente

ordinanza n. 25495 del 2025

Con l’ordinanza n. 25495/2025, la Cassazione ha enunciato i principi fondamentali per il riconoscimento

dell’assegno divorzile in caso di scioglimento dell’unione civile, confermando la piena equiparazione

dell’unione civile al matrimonio (civile o concordatario che sia). La decisione della Corte di Cassazione

consolida l’equiparazione dell’unione civile, al matrimonio.

L’unione civile consiste nell’unione sentimentale ed economica tra due persone maggiorenni dello stesso

sesso, alla quale lo Stato italiano, grazie all’ introduzione della Legge 20 maggio 2016, n. 76 (meglio nota

come Legge Cirinnà), ha riconosciuto uno status giuridico analogo a quello del matrimonio.

I requisiti essenziali per formare un’unione civile sono i seguenti: a) le due persone che intendono contrarre

una unione civile devono essere entrambe maggiori di età; b) devono essere dello stesso sesso; c) devono

avere già in essere una relazione sentimentale ed economica, che intendono regolare formalmente. La

normativa inoltre prevede che, per la costituzione dell’unione civile, la coppia debba effettuare un’apposita

dichiarazione davanti a un ufficiale dello stato civile, da rendere in presenza di due testimoni. Nella

dichiarazione vanno indicati i dati anagrafici della coppia, la residenza della coppia, l’eventuale scelta del

regime patrimoniale dalla coppia, l’identità, i dati anagrafici e la residenza dei due testimoni. L’atto di

unione civile deve essere poi registrato nell’archivio dello stato civile. Con l’unione civile entrambi i

componenti della coppia acquistano, l’uno verso l’altro, gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri, in

modo analogo a quanto avviene nel matrimonio. In particolare, ogni componente della coppia assume nei

confronti dell’altro, l’obbligo di coabitazione, l’obbligo di assistenza morale e materiale ed il dovere di

contribuire ai bisogni comuni, in proporzione alle sostanze di ciascuno e alla rispettiva capacità lavorativa.

La Suprema Corte ha ribadito la distinzione tra quello che è l’assegno di mantenimento, il quale è legato al

matrimonio e al tenore di vita della coppia durante il rapporto (l’assegno può essere riconosciuto solo

laddove vi sia una separazione consensuale o giudiziale) e l’assegno divorzile che viene stabilito dopo lo

scioglimento del matrimonio, in base a criteri di solidarietà post-coniugale e di autoresponsabilità.

Nelle unioni civili, lo scioglimento del vincolo, che è privo della fase della separazione e dei relativi

strumenti (assegno di mantenimento), può dare luogo al riconoscimento e alla corresponsione dell’assegno

“divorzile”, secondo i medesimi criteri sostanziali già applicati nel caso di scioglimento del matrimonio.

Il fatto preso in esame dalla Corte di Cassazione riguardava nello specifico il caso di due donne, conviventi

dal 2013 e unite civilmente nel 2016, che avevano sciolto formalmente l’unione civile nel 2018.

Il Tribunale aveva riconosciuto un assegno di 550 euro mensili, a favore della istante, valorizzando la

disparità economica e i sacrifici professionali della stessa richiedente; mentre la Corte D’Appello aveva

riformato la sentenza di primo grado, respingendo la domanda di riconoscimento dell’assegno.

La Cassazione intervenuta a seguito del ricorso proposto da chi richiedeva l’assegno “divorzile”, ha

censurato la decisione della Corte D’Appello, per errata applicazione dei principi relativi all’assegno

divorzile, così come consolidati nel nostro ordinamento giuridico.

L’assegno divorzile ha una duplice funzione: quella assistenziale, per cui è necessario valutare nel caso

concreto, se il richiedente l’assegno non abbia mezzi adeguati sufficienti per una vita autonoma dignitosa

e   sia  altresì nella impossibilità di procurarseli malgrado ogni diligente sforzo; b) compensativo-

perequativa, per cui occorre accertare, se lo squilibrio economico tra i due partner, sussistente al momento

della domanda, sia derivato dalle scelte di conduzione della vita comune e dal sacrificio delle aspettative 

professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell’assunzione di un ruolo trainante endofamiliare,

sempre che detto sacrificio sia stato funzionale a fornire un apprezzabile contributo al ménage domestico

ed alla formazione del patrimonio comune o anche solo dell’altra parte.

Per la Cassazione, il Giudice chiamato a decidere se riconoscere all’istante l’assegno “divorzile”, dovrà

verificare in concreto: 1) se la parte richiedente può garantirsi da sola una vita autonoma e dignitosa; 2) se

le rinunce professionali o le chance perdute da parte dell’istante detto assegno, hanno effettivamente

contribuito al benessere e al patrimonio comune o a quello dell’altro partner; 3) se lo squilibrio

patrimoniale al momento dello scioglimento dipende da scelte condivise durante la convivenza e/o l’unione

civile. La Corte di Cassazione ha sottolineato che anche l’unione civile, quale formazione sociale

riconosciuta dall’art. 2 Cost., è improntata ai valori di solidarietà e responsabilità reciproca, e che anche la

convivenza di fatto antecedente alla formalizzazione dell’unione non può essere ignorata ai fini del

riconoscimento dell’assegno.

La Cassazione inoltre ha precisato nell’ordinanza ivi citata che, se vi è inadeguatezza dei mezzi di uno dei

partner  non superabile con un diligente sforzo, l’assegno può essere riconosciuto anche solo in funzione

assistenziale ed in questo caso l’assegno non viene parametrato al tenore di vita bensì a quanto necessario

per soddisfare le esigenze esistenziali dell’avente diritto; qualora venga accertato uno squilibrio tra i due

partner, derivato da scelte familiari condivise che hanno comportato rinunce e contributi apprezzabili da

parte di uno di essi alla vita comune o anche solo a favore dell’altro, l’assegno assumerà altresì la funzione

compensativa (che assorbe quella assistenziale) ed in questo caso l’assegno andrà parametrato al

contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio

comune, ovvero di quello personale dell’altra parte.