L'utilizzo del parcheggio in un’area condominiale
Quando all’interno di uno spazio condominiale i posti auto non sono stati assegnati ai singoli proprietari si possono verificare situazioni spiacevoli di condòmini che occupano più posti limitando di fatto il libero godimento della cosa comune da parte degli altri.
L’utilizzazione della cosa comune da parte del singolo condòmino è legittima sempre che non venga modificata la destinazione del bene comune e non sia alterato il rapporto di equilibrio fra tutti i comproprietari, in relazione ai diritti di ciascuno (Cassazione civile, Sent. n. 12485/2012).
Nel caso contrario, una soluzione, più volte riconosciuta dalla giurisprudenza in casi analoghi, potrebbe essere quella prospettata dalla Corte di cassazione, secondo la quale “è consentito all'assemblea, nell'ambito del potere di regolamentazione dell'uso delle cose comuni ad essa spettante e con delibera approvata con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 del Codice civile (maggioranza degli intervenuti e metà valore dell’edificio) individuare all'interno del cortile condominiale i singoli posti auto di cui possano fruire i singoli partecipanti, al fine di rendere più ordinato e razionale il godimento paritario, ovvero, allorché sia impossibile il simultaneo godimento in favore di tutti i comproprietari, prevedere il godimento turnario del bene. Una siffatta delibera mantiene, invero, un valore meramente organizzativo delle modalità d'uso delle cose comuni, senza menomare i diritti dei condòmini di godere e disporre delle stesse. La regolamentazione dell'uso della cosa comune ai fini della individuazione dei posti auto, in assenza dell'unanimità, deve comunque seguire il principio della
parità di godimento tra tutti i condòmini stabilito dall'articolo 1102 del Codice civile il quale impedisce che possa essere riconosciuto soltanto ad alcuni il diritto di fare un determinato uso del bene” (Cassazione civile, Sent. n. 15613/2022).
In definitiva, l'uso turnario del parcheggio dev'essere previsto in modo che tutti i condòmini abbiano gli stessi diritti sui posti auto, se pur in diversi momenti (Corte d'appello di Torino, Sent. n. 900/2020).











