Qualora un operaio dipendente delle ditte incaricate di eseguire lavori di ristrutturazione si provochi un infortunio, la responsabilità può ricadere sia sull’azienda esecutrice sia sul committente, a seconda delle circostanze.
Stando al Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche), il datore di lavoro della ditta esecutrice è obbligato a rispettare tutte le normative di sicurezza sul lavoro, a fornire ai propri dipendenti i dispositivi di protezione individuale, la formazione e l’informazione adeguata, nonché ad applicare una corretta gestione dei rischi sul luogo di lavoro. Se l’azienda non rispetta queste norme, può essere considerata direttamente responsabile del sinistro.
In ogni caso, anche il committente può essere ritenuto responsabile in alcuni casi. In particolare, secondo l’articolo 90 del D.lgs. n. 81/2008, il committente ha l’obbligo di nominare un coordinatore per la sicurezza, sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione, quando ci sono più imprese coinvolte nel cantiere. Secondo la Corte di cassazione, il committente è esonerato dalle proprie responsabilità solo se abbia provveduto non solo alla nomina di un responsabile dei lavori, ma anche al conferimento allo stesso di una delega avente a oggetto gli adempimenti richiesti per l’osservanza delle norme antinfortunistiche (Sent. n. 36869/2009). In mancanza si configura una “culpa in eligendo” ed il conseguente coinvolgimento del committente nelle responsabilità, se da tale inidoneità deriva un fatto lesivo nei confronti dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera.
Pertanto, al fine di evitare che il committente dei lavori di edilizia venga esonerato da responsabilità, occorre che nomini un coordinatore dei lavori per la sicurezza. Si ritiene infine possibile e utile combinare queste misure con la stipula di un’assicurazione specifica per coprire eventuali danni o sinistri. In genere, le polizze che possono essere sottoscritte sono quella di responsabilità civile verso terzi (Rct) o quella per danni da lavori edili.
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Avv. Giacomo Graziano


