Può il creditore per soddisfare il suo credito, pignorare la pensione del debitore e con quali limiti?

Innanzitutto, va precisato che il nostro ordinamento giuridico consente di pignorare i trattamenti previdenziali, ma non quelli assistenziali, quali ad esempio la pensione di invalidità civile, l’indennità di accompagnamento e l’assegno sociale; la pensione di reversibilità è invece pignorabile.

Ma cosa vuol dire pignorare la pensione?

Vuol dire che il creditore, per recuperare il suo credito può azionare una procedura esecutiva ad hoc, qual è il pignoramento presso terzi, al fine di incassare periodicamente, fino all’esaurimento del proprio credito, una frazione o quota della pensione del debitore.

Nella procedura esecutiva qualificata come pignoramento presso terzi e disciplinata dall’ artt. 543 c.p.c., possiamo individuare da un lato il creditore procedente, che è colui che intende forzosamente recupere il proprio credito, dall’altro il debitore esecutato, che è il soggetto che subisce il pignoramento ed infine il terzo pignorato, che altri non è se non l’Ente che eroga la pensione, ad esempio l’INPS, nell’ipotesi in cui la pensione sia erogata dall’INPS.

Ma esiste una soglia di impignorabilità della pensione?

Il legislatore ha voluto tutelare il precettore della pensione, disponendo che il pignoramento non può intaccare il così detto “minimo vitale”, ossia quanto è necessario ed indispensabile al pensionato stesso per poter condurre una vita dignitosa.

Questo minimo vitale che viene aggiornato ogni anno, in quanto soggetto a rivalutazione periodica, corrisponde al doppio del valore dell’assegno sociale.

Il creditore che voglia pignorare la pensione del proprio debitore, non potrà intaccare il così detto “minimo vitale”.

Ai sensi dell’art. 545 7° comma c.p.c., così come modificato dall’art. 21-bis della L. 21 settembre 2022 n. 142 di conversione del D.L. 9 agosto 2022 n. 115 (c.d. Decreto Aiuti bis), le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 Euro, mentre la parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e quinto comma dell’art. 545 c.p.c., nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Per l’anno 2025, l’assegno sociale è pari a 538,69 euro mensili.

Il Decreto Aiuti bis ha quindi introdotto due novità:

  • è stato aumentato il limite alla pignorabilità delle pensioni collegato all’ammontare dell’assegno sociale che, invece, di essere pari alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà, è oggi corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale;
  • ha previsto il limite minimo di € 1.000,00

Ma facciamo un esempio pratico, per capire come si calcola il quantum della pensione che, dedotto il così detto minimo vitale, può essere aggredito dal pignoramento.  

L’importo protetto non aggredibile dal creditore procedente, come specificato ut supra, è pari al doppio del valore dell’assegno sociale aggiornato all’anno in corso.

Per quest’anno (2025) l’importo dell’assegno sociale è pari ad euro 538,69 euro e quindi la soglia della pensione che non potrà essere pignorata, ammonta ad euro 1.077,38.

La restante parte della pensione che eccede tale importo, potrà essere oggetto di pignoramento, nella misura di un quinto.

Se pertanto il debitore percepisce una pensione netta, pari ad esempio ad euro 2.500, il calcolo è presto fatto; occorrerà decurtare dai 2.500 euro, l’importo pari al doppio del valore dell’assegno sociale anno 2025, ossia 1.077,38 euro e in questo modo si otterrà il valore di riferimento di 1.422,62 euro; sarà su questo importo che dovrà essere calcolato il quinto del pignoramento, ossia la somma spettante al creditore procedente, pari ad euro 284,52 euro.

Il calcolo del limite oggetto di pignoramento è ancora differente nel caso in cui il pignoramento abbia ad oggetto le somme della pensione che sono già state accreditate sul conto corrente del debitore, prima che fosse avviata la procedura esecutiva.

In questa ipotesi è possibile pignorare solo un quinto della parte eccedente tre volte l’importo dell’assegno sociale, pari ad euro 1.616,07.

Per cui, per fare ancora un esempio pratico, se il debitore pensionato ha 4.000 euro sul conto corrente, la prima somma oggetto del pignoramento sarà pari ad un quinto della differenza tra la somma già accreditata sul conto corrente come cedolini della pensione (4000 euro) e i 1.616,07 euro (corrispondenti al triplo dell’assegno sociale) cioè 2.383,93; un quinto di 2.383,93 pari ad euro 476,79 sarà la prima somma pignorata; tuttavia le somme pignorate successivamente, saranno calcolate direttamente sulla pensione ( non sul conto corrente) secondo le regole prima evidenziate.  

Nel caso in cui poi sia l’Agenzia delle Entrate a pignorare la pensione, il limite pignorabile varierà a seconda dell’importo della pensione stessa: ossia 1/10 per importi fino a 2.500 euro, 1/7 per importi tra 2.500 e 5.000 euro, 1/5 per importi superiori a 5.000 euro.

Se hai subito un pignoramento ed hai bisogno di una consulenza legale o di assistenza rivolgiti al nostro studio legale.

Avv. Sabrina Mellini